Partendo dalla stessa categoria di oggetti, ossia le scarpe, e sulla base di una normativa uniformata, i Giudici delle Corti superiori di due Paesi europei sono giunte contemporaneamente a conclusioni opposte in merito alla possibilità di tutelarne il design attraverso il diritto d’autore.
Entrambe le decisioni si sono basate sui capisaldi della giurisprudenza europea in materia, ossia le sentenze c.d. Infopaq del 2009 e Cofemel del 2019 della Corte di Giustizia che hanno condiviso il principio per il quale la protezione tramite diritto d’autore è riservata alle sole forme espressive che riflettono la personalità dell’autore, e che quindi sono il frutto delle sue libere scelte creative.
La Maritime and Commercial High Court della Danimarca in data 17 marzo 2025 ha riconosciuto la tutela del diritto d’autore per il design della “Buckle Ballerina” di Ganni, allorchè la Corte federale tedesca in data 20 febbraio 2025 l’aveva invece negata alla forma di alcuni modelli dei noti sandali di Birkenstock.
Disponendo in entrambi i casi di prove corrispondenti rispetto a diffusione ed apprezzamento delle forme in questione nei più diversi ambienti, le due Corti parrebbero essere giunti a conclusioni opposte in considerazione dello stato soggettivo del creatore: libero ed attestante una personale visione del concetto di “coolness” nel caso della “Buckle Ballerina”, condizionato dal fine commerciale e dalla funzionalità ergonomica nel caso dei sandali Birkenstock.
Lo spunto che se ne ricava è interessante e merita di essere tenuto in considerazione affrontando il tema della tutela del diritto d’autore per la forma di un prodotto industriale.