Con ordinanza n. 21191 del 13 settembre 2017, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha risolto a favore del Giudice Ordinario nazionale il regolamento di giurisdizione nel giudizio promosso dall’Azienda Agricola Salaparuta s.p.a. a tutela del marchio registrato ‘Salaparuta’ per la nullità dell’omonima D.O.P. successivamente conferita ad un gruppo di produttori di vino siciliani con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e provvedimento della Commissione UE.Riconoscendo alla D.O.P la natura giuridica di ‘diritto di proprietà industriale’ ai sensi dell’art. 1 c.p.i., la Corte ha stabilito che, salvo il caso in cui sia in discussione la regolarità amministrativa dei provvedimenti concessivi, è validamente proposta al Giudice Ordinario nazionale la domanda di nullità di una D.O.P., trattandosi di ‘domanda con contenuto analogo a quello di una domanda di nullità di un marchio del quale si neghi il contenuto di esclusività, essendo diretta ad evidenziare la natura abusiva, confusiva e parassitaria di una D.O.P. coincidente con un marchio anteriore’.La Cassazione ha peraltro specificato che dal procedimento amministrativo di registrazione in sede nazionale ed europea deriva alla D.O.P. una presunzione di validità che non è vincolante in sede giurisdizionale e che, d’altra parte,la competenza della Corte di Giustizia deve essere ritenuta soltanto concorrente nel caso in cui l’azione di nullità della D.O.P, sia proposta dal titolare di un diritto nazionale anteriore.
La questione è quindi stata nuovamente rimessa al Tribunale di Milano avanti il quale l’azione era stata originariamente proposta.