Il 22 giugno 2018 entrerà in vigore il D.lgs 11 maggio 2018 n. 63 che è stato emanato in attuazione della Direttiva UE 2016/943 sulla protezione del know how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti ed infine pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2018.Da tale normativa consegue la modifica di alcune disposizioni del Codice di Proprietà Industriale: la definizione ‘segreti commerciali’ sostituisce  quella di ‘informazioni aziendali riservate’ impiegata negli artt. 1 e 2 per comprendere la fattispecie tra quelle protette a titolo di proprietà industriale; la medesima definizione ‘segreti commerciali’ sostituisce il titolo ‘Informazioni segrete’ della Sezione VII del Capo II; inoltre, il primo comma dell’art. 98 (Oggetto della tutela) risulta integralmente riformulato; all’art. 99 (Tutela) sono aggiunti i numeri 1bis, 1ter ed 1quater; alla previsione dell’art. 121bis (Diritto d’informazione) viene aggiunta la disposizione dell’art. 121ter (Tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso dei procedimenti giudiziari); all’art. 124 (Misure correttive e sanzioni civili) sono aggiunti i numeri 6bis, 6ter, 6quater relativi specificamente ai ‘segreti
commerciali’; viene modificato il testo del primo comma dell’art. 126 (Pubblicazione della sentenza) al quale vengono anche aggiunti i numeri 1bis e 1ter con la specifica previsione delle regole da adottate nel caso in cui siano coinvolti ‘segreti commerciali’; all’art. 132 (Anticipazione della tutela cautelare e rapporti tra il giudizio cautelare e il  giudizio di merito) sono aggiunti i commi 5bis, 5ter e 5quater per regolare l’ipotesi di tutela di ‘segreti commerciali’Il D.lgs 11 maggio 2018 n. 63 comporta altresì la modifica degli art. 388 (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice) e 623 (Rivelazione di segreti
scientifici e industriali) del Codice Penale.Quanto all’art. 388 c.p., viene aggiunta la previsione dell’elusione di provvedimento del giudice che prescriva misure inibitorie o correttive specificamente a tutela dei
diritti di proprietà industriale, oltre a quella delle conseguenze della violazione dell’obbligo di riservatezza imposto nei procedimenti che riguardino diritti di proprietà industriale. La riformulazione integrale dell’art. 623 c.p. determina, oltre alla sostituzione della definizione ‘segreti industriali’ (nella rubrica e nel testo) con ‘segreti commerciali’ la previsione, tra l’altro, di un’aggravante ove l’abuso sia compiuto tramite strumento informatico.