Con riferimento al sapore di un formaggio spalmabile, in data 13 novembre 2018, la Corte di Giustizia Europea ha escluso la tutelabilità dei sapori tramite la normativa del diritto d’autore, affermando  che il sapore di un alimento non può essere definito come ‘opera’ poiché si basa essenzialmente su sensazioni ed esperienze gustative soggettive e variabili.
Ricorrendo, invece, all’istituto dei marchi nel 2014 una decisione statunitense (New York Pizzeria Inc. v. Ravinder Syal et al. – 3:13-CV-335 – U.S.D.C. S.D. Texas) aveva riconosciuto la tutelabilità del sapore della pizza commercializzata dalla catena New York Pizzeria. In tale caso la Corte aveva sottolineato che particolari sapori possono sì essere tutelati come marchio a condizione che abbiano capacità distintiva e cioè che siano divenuti idonei ad essere associati alla loro origine imprenditoriale e che non siano elementi funzionali al prodotto che contraddistinguono.
Anche in Europa si è tentato di tutelare il sapore ricorrendo ai marchi non tradizionali.
Un primo caso (Eli Lilly v. UAMI – R120/2001) ha riguardato una domanda di registrazione come marchio gustativo di un ‘aroma di fragola’ utilizzato come gusto di medicinali. Il Board of Appeal dell’UAMI aveva però rigettato tale domanda di marchio ritenendo che l”aroma di fragola’ non fosse idoneo a distinguere il prodotto da quelli di altre aziende concorrenti, né percepibile dal consumatore come marchio. Il Board of Appeal aggiungeva  inoltre che la registrazione di un sapore doveva essere in ogni caso esclusa poiché non soddisfaceva il requisito di rappresentazione grafica del segno, richiesto ai fini della registrazione di qualsiasi marchio.
Il tema della rappresentazione grafica dei marchi non tradizionali, ed in particolare di quelli olfattivi, è stata approfondita da una sentenza della Corte di Giustizia Europea (caso Sieckmann – C-273/00). Il caso ha avuto ad oggetto una domanda di registrazione come marchio di un particolare ‘aroma balsamico fruttato con una leggera traccia di cannella’ che è stato rappresentato graficamente dal richiedente tramite la relativa formula chimica ed il deposito di un campione. La Corte di Giustizia, tuttavia, ha ritenuto tale aroma non registrabile come marchio non ritenendo soddisfatto il requisito della rappresentazione grafica del segno. In particolare, la Corte di Giustizia ha sottolineato che una formula chimica non è idonea a riprodurre l’odore di una sostanza, limitandosi a fornire indicazioni circa la sostanza in quanto tale. Parimenti, il requisito della rappresentabilità grafica non può essere soddisfatto neppure attraverso il deposito di un campione dell’aroma, in quanto questo non è sufficientemente stabile e durevole.
Il nuovo Regolamento sul marchio dell’Unione Europea  n. 2017/1001 ha però abrogato il requisito della ‘riproducibilità grafica’ pertanto attualmente un segno è registrabile se rappresentabile ‘in modo da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l’oggetto della protezione garantita al suo titolare’.