In questi giorni si legge sui quotidiani italiani che, a seguito dell’allarme lanciato dall’ ospedale di Chiari (provincia di Brescia) improvvisamente sprovvisto di valvole per i respiratori della terapia intensiva a causa dell’emergenza sanitaria ed ai tempi lunghi per ottenere i rifornimenti, una società di Brescia ha fabbricato su misura 100 valvole, utilizzando una stampante 3D.

Si legge, altresì, che le valvole in questione erano coperte da un brevetto di invenzione industriale e che, quindi, la società bresciana potrebbe rischiare un’azione di contraffazione da parte del titolare del brevetto.

A tale riguardo ci sembra interessante ricordare le previsioni in tema di espropriazione e licenza per pubblica utilità del brevetto “nell’interesse della difesa militare del Paese o per altre ragioni di pubblica utilità” (art 141, 142 e 143 c.p.i.), che appaiono di gran pertinenza nella situazione di emergenza sanitaria che stiamo vivendo.

Le norme stabiliscono che i diritti di brevetto possono essere espropriati dallo Stato nell’interesse della difesa militare del Paese o per ragioni di pubblica utilità e che l’espropriazione può essere limitata al diritto di usare l’invenzione. L’espropriazione viene disposta per Decreto del Presidente della Repubblica nel quale è fissata un’indennità per il titolare del diritto di proprietà industriale.

Si tratta di una speciale ipotesi di licenza obbligatoria per pubblica utilità.

Un’altra norma, che si deve ricordare su questo argomento è l’art. 115 c.p.i, che prevede la concessione di licenze obbligatorie non esclusive per motivi di interesse pubblico e licenze speciali, non esclusive, su nuove varietà vegetali che possono essere utilizzate nell’alimentazione umana o del bestiame, per usi terapeutici o per la produzione di medicinali. Anche con riferimento alle varietà vegetali, l’espropriazione è prevista al comma sesto dell’art.115 c.p.i.

A livello internazionale l’Accordo TRIPs, all’art. 31, ammette la previsione di specifiche legislazioni da parte degli Stati membri che riconoscano l’uso di un brevetto senza il consenso del suo proprietario.

In generale, lo Stato deve tentare di ottenere dal titolare del brevetto una licenza volontaria e solamente in assenza di esiti positivi, entro un periodo di tempo ragionevole, potrà ottenere una licenza obbligatoria. Tale obbligo di negoziazione è escluso nel caso di emergenze nazionali o estrema urgenza. La norma prevede che, in ogni caso, l’uso debba essere autorizzato prevalentemente per l’approvvigionamento del mercato interno dello Stato che lo autorizza.