Con Decisione in data 5 maggio 2020 il Giurì dell’Autodisciplina Pubblicitaria ha ribadito il particolare rigore dell’onere della prova a carico dell’ inserzionista nel caso di pubblicità comparativa diretta.
La pubblicità in questione impiegava l’immagine grafica della composizione di due prodotti a confronto, lasciando intendere che un elemento presente in quello reclamizzato fosse assente in quello concorrente.
Non risultando la prova che l’inserzionista avesse previamente verificato l’effettiva composizione del prodotto concorrente, il Giurì ha accolto la tesi della parte denunciante assistita dal nostro Studio ed ha condannato il messaggio per contrasto con l’art. 15 cap.
Il Giurì ha affermato che l’art. 15 cap prescrive all’inserzionista non solo di documentare la veridicità delle qualità ascritte al proprio prodotto che giustificherebbero il vanto di superiorità dichiarato, ma anche di dimostrare l’altro capo della comparazione, ossia che il concorrente non possiede le stesse caratteristiche.