Il nostro Studio ha assistito RCS Mediogroup con successo davanti alla Corte di Cassazione nella causa insorta tra Giovanni (Gianni) Rivera e RCS Mediagroup e RAI Radiotelevisione Italiana.
Con decisione del 16 giugno 2022 la Corte di Cassazione ha, infatti, cassato con rinvio la decisione resa dalla Corte d’Appello di Milano del 14 dicembre 2017 accogliendo le tesi da noi sostenute.
La questione riguardava la contestazione mossa da parte del noto calciatore Gianni Rivera del preteso sfruttamento, in assenza di consenso, del proprio diritto all’immagine da parte di alcune fotografie riprodotte in pubblicazioni dedicate allo sport del calcio ed edite da RCS che ritraevano Gianni Rivera in scene di vita quotidiana e non nell’atto della prestazione sportiva o con la divisa della sua squadra (il Milan o la Nazionale) e che tali fotografie non avevano carattere offensivo o sconveniente, né attenevano alla sfera intima e riservata della persona.
Il Tribunale di Milano con sentenza del 9 febbraio 2015 prima e la Corte di Appello di Milano poi con sentenza del 14 dicembre 2017 avevano ritenuto che l’esimente legata alla notorietà del personaggio sportivo Gianni Rivera fosse strettamente correlata all’ambito di effettiva esplicazione e che quindi non potessero essere utilizzate, in difetto di consenso, immagini del noto calciatore in scene di vita quotidiana e al di fuori del contesto calcistico in cui la notorietà trovava concretizzazione.
La Sentenza della Suprema Corte, nel rispondere al quesito centrale e cioè se la notorietà di un personaggio possa essere rigorosamente delimitata allo stretto ambito delle attività in cui si è inizialmente delineata e da cui è emersa, offre una dettagliata analisi delle norme di diritto sul diritto all’immagine.
La Corte di Cassazione afferma che non si tratta di una lettura estensiva dell’art. 97 LdA, ma “di diagnosticare e riconoscere l’ambito della notorietà effettivamente raggiunta da un personaggio pubblico e il correlativo spazio di operatività della deroga prevista dalla legge alla necessità del consenso del personaggio ritratto”. La Suprema Corte ritiene così che “la corretta applicazione dell’esimente dell’art.97 LdA renda lecita la divulgazione di ritratti fotografici di personaggi famosi non solo allorché essi siano raffigurati nell’espletamento dell’attività specifica che li ha consegnati alla pubblica notorietà (vale a dire: per lo sportivo l’attività agonistica, per il cantante l’esibizione sul palco, per l’attore la recitazione in scena), come troppo restrittivamente perimetrato dalla Corte milanese, ma anche quando la fotografia li ritrae nello svolgimento di attività accessorie e connesse, che rientrano nel cono di proiezione della loro immagine pubblica e quindi nella sfera di interesse pubblico dedicato dalla collettività alla loro attività”… “Resta invece fuori dall’ambito dell’esimente la fotografia del personaggio ritratto in occasioni private, prive di alcun collegamento, anche indiretto, con l’attività che ha determinato la celebrità e per le quali, del tutto lecitamente, il personaggio noto ha esercitato il diritto di ammantare di riservatezza, attraverso uno jus excludendi alios, la propria sfera privata”.
La Corte di Cassazione ha così stabilito il seguente principio di diritto: “L’esimente prevista dall’art. 97 della legge 22.4.1941 n.633, secondo cui non occorre il consenso della persona ritratta in fotografia quando, tra l’altro, la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, ricorre non solo allorché il personaggio noto sia ripreso nell’ambito dell’attività da cui la sua notorietà è scaturita, ma anche quando la fotografia lo ritrae nello svolgimento di attività a quella accessorie o comunque connesse, fermo restando, da un lato, il rispetto della sfera privata in cui il personaggio noto ha esercitato il proprio diritto alla riservatezza, dall’altro, il divieto di sfruttamento commerciale dell’immagine altrui, da parte di terzi, al fine di pubblicizzare o propagandare, anche indirettamente, l’acquisto di beni e servizi”.