La recente sentenza n. 19335 della Cassazione del 15 giugno scorso ha riaperto le riflessioni sul tema delle opere di ingegno create su commissione da lavoratori autonomi.
Elisabetta Berti Arnoaldi e Francesca La Rocca hanno analizzato il pronunciamento nell’articolo: Opere su commissione ed appartenenza dei diritti di utilizzazione economica, pubblicato da NT Plus Diritto de Il Sole24ore.
Il dibattito sul tema riguarda in particolare i diritti patrimoniali: se spettino al committente per il solo fatto della creazione dell’opera per la quale è stato conferito l’incarico o per effetto delle specifiche previsioni del contratto.
La sentenza, che riguarda un incarico per l’elaborazione grafica di confezioni di prodotti medicinali e modalità di indicazioni terapeutiche predisposte dal committente, segna un punto a favore della seconda tesi. Afferma che è necessario distinguere tra opera creativa vera e propria e creazione grafica su indicazione vincolante del committente. In quest’ultimo caso, i diritti di utilizzazione economica della creatività rimangano in capo al grafico, che ha diritto a non consegnare al committente i cd file sorgenti e ad eventualmente disporne l’utilizzo a fronte del pagamento di un prezzo ulteriore a quello concordato per gli esecutivi.
Ulteriore elemento di interesse della sentenza è il riferimento al Jobs Act del lavoro autonomo (2017) che nell’Art. 4 prevede, salvo il caso in cui l’attività creativa sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, che i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell’esecuzione di un contratto spettano al lavoratore autonomo.