Il 12 dicembre 2022 è stata pubblicata la sentenza 3436/2022 della Corte di Cassazione in un caso riguardante alcuni brevetti intestati alla società a capo di un gruppo di società di rilevanza mondiale nel settore della chimica industriale ed aventi oggetto importanti invenzioni realizzate da un dipendente della filiale italiana del gruppo.
Il nostro studio assisteva il dipendente inventore e la Suprema Corte ha fatto proprie le nostre tesi, già condivise dal Tribunale e dalla Corte di Appello di Milano, in applicazione della disciplina delle invenzioni dei dipendenti ex art. 64 C.P.I.
Ha in primo luogo confermato che l’obbligo di corrispondere ex art. 64 C.P.I. l’equo premio al dipendente inventore rimane in capo al datore di lavoro, indipendentemente dalla circolazione infragruppo dell’invenzione, ovvero anche nel caso in cui la relativa brevettazione avvenga da parte di altre società del medesimo gruppo.
Ha peraltro ribadito il principio per il quale la vigenza dei diritti esclusivi sull’invenzione esclude la legittimazione del datore di lavoro a contestarne i requisiti di brevettazione per sottrarsi all’obbligo di corrispondere l’equo premio. E ancora, in tema di prescrizione, ha ri-affermato che, nel caso di invenzioni brevettate, il diritto all’equo premio si prescrive a partire dalla data della concessione dei brevetti.