Con la sentenza I ZR 16/24 del 25 febbraio 2025 la Corte federale tedesca ha infine respinto il ricorso di Birkenstock escludendo la protezione del diritto d’autore per la forma di alcuni celebri modelli dei suoi sandali.
La legge tedesca sul diritto d’autore, Urheberrechtsgesetz, 9 ottobre 1965, agli artt. 2 n. 4 e 2.2, limita la tutela alle creazioni che siano il risultato di una prestazione creativa e originale dell’autore e che riflettano la personalità individuale dello stesso. Elemento essenziale per l’accesso a questa protezione è peraltro la libertà creativa: qualora la forma sia fortemente condizionata da esigenze tecniche o funzionali, la tutela autoriale è esclusa.
In applicazione di tale norma la Corte Federale ha ritenuto che la forma dei modelli dei sandali sia condizionata dalla funzionalità, escludendo perciò la ricorrenza di qualsiasi individualità artistica e limitando il tempo della loro protezione ai 25 anni propri del design industriale.
Il giudizio della Corte risulta determinato dalla valutazione dello stato soggettivo dell’autore, più precisamente dall’evidenza che esso avesse creato la forma di quei sandali per fini meramente commerciali, circostanza che è stata ritenuta prevalente rispetto alla prova dell’impiego di specifici elementi estetici di design (influenzati dal Brutalismo architettonico) di una lavorazione artigianale e dell’esposizione dei modelli in musei e mostre di design che pure Birkenstock aveva allegato.
Il criterio adottato dalla Corte tedesca parrebbe voler corrispondere all’orientamento giurisprudenziale europeo, tanto che nella decisione vi è un richiamo espresso alla decisione della Corte di Giustizia del 2019 nel noto caso Cofemel, nella parte in cui è espressamente affermato che la protezione autorale è riservata alle forme espressive capaci di riflettere “la personalità del proprio autore, quali espressioni di scelte creative libere”.
Si discosta invece dagli orientamenti tipici dei sistemi di common law che, ponendo l’accento sul mero sforzo lavorativo umano prestato e prescindendo dall’accertamento in ordine all’esistenza di un apporto stilistico soggettivo dell’autore, tenderebbero ad ampliare il concetto di “opera protetta” dando luogo ad esclusive della cui sostenibilità da più parti si dubita.